Decreto DPR 146-18

Solo le imprese certificate possono installare impianti di condizionamento

Cos'è il DPR 146-18?

Il nuovo DPR 146/18 entrato in vigore il 24 Gennaio 2019 ha sostituito il DPR 43/12 che per circa sette anni ha dettato le linee-guida per la manutenzione degli impianti di condizionamento contenenti gas refrigeranti.

Questa normativa obbliga chi possiede un impianto di climatizzazione con F-GAS (gas refrigerante) a controllare periodicamente l'impianto per evitare perdite di refrigerante in ambiente e chi deve installare un nuovo impianto o sostituire quello vecchio a rivolgersi a imprese e installatori certificati ai sensi del dpr 146/18. Questo perché tutti i gas refrigeranti, chi più chi meno, INQUINANO l'ambiente aumentando l'effetto serra!

Sia le verifiche periodiche che le installazioni devono essere effettuate da personale abilitato.

La presente normativa deve essere applicata in tutte le fasi della vita di un impianto: installazione, manutenzione, riparazione, smantellamento, smaltimento.

Per sapere se l'azienda o l'artigiano al quale ti rivolgi ha questa certificazione (come quelle rilasciate dai nostri corsi), basta controllare se il suo nominativo è presente nel database F-GAS sul sito www.fgas.it/ricercasezc

Cosa sono gli F-Gas?

Gli F-Gas sono i gas che vengono comunemente utilizzati nei circuiti frigoriferi degli impianti di climatizzazione.

Le apparecchiature non ermeticamente sigillate sono tipicamente le unità esterne dei condizionatori o delle pompe di calore, che necessitano di un allacciamento meccanico alle unità interne ad opera di un installatore certificato.

Obblighi del venditore

Il DPR 146-18 obbliga il rivenditore a comunicare i dati di vendita degli F-Gas e delle apparecchiature non ermeticamente sigillate alla Banca dati F-Gas; i nuovi regolamenti indicano precise modalità operative in merito a Trasporto, Stoccaggio e Smaltimento di questi prodotti.

Obblighi per l’impresa certificata

A partire dal 24 Settembre 2019 l’impresa di installazione certificata ha l’obbligo di comunicare entro 30 giorni dall’installazione, alla Banca dati F-Gas i principali dati relativi all’installazione.

Vendita F-Gas

La Vendita di F-GAS è consentita esclusivamente a 4 categorie di clienti:
1. IMPRESA CERTIFICATA
2. PERSONA CERTIFICATA
3. UTILIZZATORI FINALI
4. VENDITORI

La vendita è vietata a privati cittadini non rientranti nei 4 casi indicati.

1. IMPRESA CERTIFICATA
Si tratta di Impresa Certificate per le attività di installazione, manutenzione, controllo delle perdite e recupero.
Il distributore ha l’obbligo di comunicare:
I CERTIFICATI DELLE IMPRESE ACQUIRENTI
QUANTITÀ E TIPOLOGIA F-GAS VENDUTI

2. PERSONA CERTIFICATA
La persona certificata è un artigiano che opera per contro di Imprese non rientranti negli obblighi, come possono essere ad esempio manutentori che operano per strutture commerciali o ricettive.
Il distributore ha l’obbligo di comunicare:
IL CERTIFICATO DELLA PERSONA ACQUIRENTE
QUANTITÀ E TIPOLOGIA F-GAS VENDUTI
DATI DELL’IMPRESA PER CUI OPERA

3. UTILIZZATORE FINALE
Si tratta di Attività che fanno uso degli F-Gas per attività diverse da quelle legate alla climatizzazione.
Il distributore ha l’obbligo di comunicare:
DATI ACQUIRENTE
QUANTITÀ E TIPOLOGIA F-GAS VENDUTI
AUTODICHIARAZIONE DI UTILIZZO PER ATTIVITÀ NON SOGGETTE ALL’OBBLIGO

4. VENDITORI
Nel caso di vendita ad Attività che vendono a loro volta a terzi non esiste nessun obbligo per il venditore di comunicare i dati.

Vendita di macchine non ermeticamente sigillate

La Vendita di Macchine non ermeticamente sigillate è consentita a tutti gli operatori di mercato.
1. Rivenditori
2. Imprese certificate
3. Imprese non certificate
4. Privati cittadini e tutti gli altri operatori di settore.

Nel caso di vendita a soggetti 1 e 2 il venditore non ha nessun obbligo di comunicazione dell’avvenuta vendita.

Nel caso di vendita a soggetti 3 e 4 il venditore deve comunicare i dati relativi a:
- DATI DEL PUNTO VENDITA
- RIFERIMENTO FATTURA O SCONTRINO
- DATI ACQUIRENTE
- DATI APPARECCHIO
- AUTODICHIARAZIONE DEL CLIENTE CHE EFFETTUERÀ L’INSTALLAZIONE TRAMITE IMPRESA CERTIFICATA.

Clienti privati

Il 24 luglio è entrato in vigore il decreto che impone al venditore di informare i clienti privati e le imprese non certificate che l’installazione dei condizionatori (macchine non ermeticamente sigillate) dovrà essere effettuata solo da imprese certificate.

A tal fine il venditore deve fare firmare un apposito modulo.

La vendita di F-Gas è vietata.

A tal fine il venditore deve fare firmare un apposito modulo (vedi fac-simile sotto).

SANZIONI

Perchè dovrei far eseguire i controlli e l'installazione dei miei impianti da personale certificato?
Sia il venditore, che l'installatore che il cliente privato, possono incorrere in sanzioni importanti se non rispettano le normative di legge.
A titolo esemplificativo riportiamo alcuni dei casi sanzionati.

sanzioni fgas

L’attività di vigilanza e di accertamento, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste, è esercitata dal Ministero dell’ambiente, che si avvale del Comando carabinieri per la tutela dell’ambiente (CCTA), dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA), nonché dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
All’accertamento delle violazioni previste dal decreto possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nell’ambito delle rispettive competenze.

Fonte: Angaisa


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